Chi Siamo

Lo Statuto

ART. 1 - Costituzione e sede
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un’associazione culturale e di ricerca delle scienze psicologiche non a scopo di lucro denominata “Funzione alfa – Associazione di Psichiatria e Psicoanalisi Campana”, con sede in Corso Vittorio Emanuele143, 84123, Salerno (SA).
ART. 2 - Durata
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato e può essere sciolta sudeliberazione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata.
ART. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione non persegue finidi lucro ed ha per scopo attività di consulenza, promozione, formazione e aggiornamento che riguardano la psicologia, la psichiatria, la psicoterapia con particolare interesse alla psicoanalisi individuale e di gruppo.

L'Associazione, in particolare,si propone:

- Attività di divulgazione, sensibilizzazione, prevenzione:

a) divulgazione delle conoscenze su disturbi e problematiche trattate;

b) informazione e sensibilizzazione dei medici di base e specialisti per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche di prevenzione,diagnosi precoce e trattamenti;

c) informazione e sensibilizzazione nelle scuole per consentire di cogliere i primisegni di disagio e fattori di rischio;

d) divulgazione e pubblicazionedi materiale di approfondimento;

e) consulenza a enti pubblici e privati nell'ambito della prevenzione;

- Attività di formazione eaggiornamento professionale:

a) organizzazione di incontri,seminari, workshop, convegni mirati all'approfondimento di varietematiche relative al benessere psico-fisico-sociale;

b) formazione rivolta a diversefigure professionali impegnate nel benessere psico-fisico dellapersona.

- Attività di ricerca:

a) studio e promozione della psichiatria e della psicoanalisi individuale e di gruppo;

b) svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sulle tematiche inerenti il benesserepsico-fisico-sociale, anche in collaborazione con enti pubblici oprivati;

c) collaborazione con Istituti diRicerca pubblici e privati, che abbiano fini analoghi.

L’Associazioneha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articolatecon altre Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati,Istituzioni assistenziali e sanitarie, di volontariato  eorganizzazioni no profit, che perseguono finalità analoghe o affinialle proprie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potr àacquistare, dare e prendere in uso o gestione attrezzature inerentiall’attività istituzionale.Si avvale in modo prevalente di prestazioni volontarie libere egratuite dei propri associati; può inoltre avvalersi, in caso diparticolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo edipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non siasvolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondariarispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L’Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codicecivile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attivitàdell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principigenerali dell'ordinamento.

Composizione e adesione

ART. 4 - I soci

Possono essere soci coloro che condividendo gli scopi dell’Associazione,cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione,risultanti dall'atto costitutivo;
Soci ordinari: coloro i quali, diventati soci in base all’articolo 5 del presente statuto, aderiscono all’Associazione in base ai requisiti richiestie si impegnano a sostenere il perseguimento degli scopi associativi, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio e convoto unanime.

Soci onorari: sonotutti coloro che per la loro attività, per la frequenzaall’associazione, o per aver contribuito alla realizzazione degliscopi associativi, sono stati definiti tali ai sensi dell’art. 5;

Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e la modificazionedello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttividell'Associazione, per l'approvazione dei bilanci e per ogni altradecisione portata all’ordine del giorno dell’Assemblea.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - Criteri di ammissione dei soci

Chi intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Gli aspiranti soci ordinari dovranno essere medici o psicologi, iscritti ai relativi Ordini professionali e fare domanda corredata da un curriculum formativo e professionale al Consiglio Direttivo il quale è chiamato a deliberare l’ammissione.

I membri del Consiglio Direttivo si riservano di valutare e di accogliere, di volta in volta, le richieste di ammissione come socio. L’eventuale diniego deve essere motivato.

All’atto della comunicazione di ammissione ad opera del Consiglio, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

La candidatura a Socio Onorario avviene su proposta di un socio anche per persone non in possesso del diploma di laurea in psicologia o medicina, ma che, con la loro attività e/o frequenza all'Associazione, hanno contribuito alla realizzazione degli scopi associativi. Lo status di Socio Onorario viene acquisito esclusivamente attraverso voto unanime da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Doveri dei soci

L’appartenenza all’ Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente  statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri beni di proprietà dell’associazione. Gli associati condividono le finalità dell’Associazione. Essi versano all'Associazione una quota associativa annua nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Eventuali modificazioni della quota devono essere oggetto di apposita delibera del Consiglio direttivo stesso. I soci onorari sono dispensati dal versamento della quota annuale. Le quote devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno, pena la decadenza da socio e salvo proroghe concesse dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio può avvenire per le seguenti ragioni:

  1. per decesso;

  2. per dimissioni comunicate in forma scritta. La perdita di qualifica ha effetto dalla data nella quale il consiglio prende atto delle dimissioni;

  3. per la perdita di uno dei requisiti, di cui all'art. 5, in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

  4. per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

  5. per ritardato pagamento della quota per oltre due mesi dopo un sollecito scritto;

Il Consiglio Direttivo procederà entro il 30 giugno di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Nel caso di cui alla lettera d) del presente articolo, l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta del fatto al socio, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio che recede o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Amministrazione e funzionamento

ART. 8 - Organi dell'associaizone

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 - Assemblea generale

L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria; è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale ed eventuali contributi associativi previsti. Essa viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.Si riunirà in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei soci.In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Le assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito con lettera in formato elettronico inviata a mezzo e-mail con avviso di lettura,indirizzata ai soci a cura della presidenza contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno della prima.

ART. 10 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea generale

L’assemblea generale in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega. Ciascun socio potrò produrre al massimo una delega.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea generale in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci in proprio o per delega

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, in sua assenza presiede l’assemblea il membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario con l’incarico di redigerei verbali dei lavori.

Al verbale,sottoscritto dal presidente e dal segretario, si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni,del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inoltro a mezzo e-mail.

L’assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza: con la maggioranza minima della metà più uno dei voti in prima convocazione e la maggioranza dei votanti presenti in seconda convocazione. In caso di parità di voti l’assemblea è chiamata a votare una seconda volta;qualora non si raggiunga una maggioranza la delibera verrà rimessa al Presidente.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti.

Le votazioni dell’Assemblea Generale dovranno avvenire per alzata di mano.

Riguardo lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 12 - Il consiglio direttivo

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri scelti tra i soci ed eletti in Assemblea Generale. Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l’approvazione.

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • eleggere, a maggioranza assoluta fra i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente ed un Segretario/Tesoriere.

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso;

  • attua le delibere programmatiche assembleari;

  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;

  • deliberare l’ammissione dei nuovi soci, delibera in merito al recesso e all'esclusione;

  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

  • fissare la misura delle quote sociali e le modalità di versamento;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

  • conferire a singoli associati incarichi vari di collaborazione;

  • nominare apposite commissioni consultive o di studio composte da soci e non soci aventi competenza tecnica nei vari rami di interesse dell’Associazione. Di tali commissioni dovranno essere precisate le funzioni, i componenti, i responsabili.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed ogni membro può essere rieletto. Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta dai Soci Fondatori e successivamente dall'Assemblea Generale la quale determinerà anche il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di una vacanza ingiustificata superiore ai tre mesi di un proprio componente, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva o, in mancanza, col nuovo consigliere eletto dalla prima Assemblea successiva.

ART. 13 - Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nellequali vi sia materia su cui deliberare e non meno di duevolte l’anno, oquando lo richieda la maggioranza dei componenti, con un preavviso dialmeno dieci giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

La convocazione contiene un ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora e della seduta.

Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessario che siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti.

ART. 14 - Il presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione, dirige e coordina tutte le attività, convoca le assemblee generali ordinarie e straordinarie e quelle del Consiglio Direttivo. In particolare, egli ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi e anche in giudizio, ivi comprese tutte le attività economiche finanziarie inerenti l’attività dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. Può delegare, sempre e solo per iscritto, mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di comprovata necessità od urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione,con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di decadenza il Consiglio Direttivo provvede a nominare un nuovo Presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica un triennio.

ART. 15 - Segretario e tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione dirigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse,il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.

Patrimonio - Esercizio sociale

ART. 16 - Entrate dell'associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle quote versate dai soci fondatori.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 - Esercizio Sociale

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto contabile economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico-finanziario oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti .

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea.

Il primo esercizio inizierà con la data di costituzione dell'associazione e si chiuderà al trentuno dicembre dello stesso anno.

Norme finali e generali

ART. 18 - Modifiche, scioglimento e liquidazione

Eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritti al voto. L’assemblea generale in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le modifiche sono valide se approvate da almeno i 2/3 dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3\4 dei soci. Il patrimonio e l’eventuale residuo di cassa, dedotte le passività,saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoga a quella dell’associazione o per fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - Regolamento interno

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo potrà stabilire un regolamento interno, che dovrà essere approvato a maggioranza relativa dell’Assemblea generale. Il regolamento avrà lo scopo di precisare punti non esaurientemente previsti dallo Statuto, con particolare riguardo a quelli relativi all'amministrazione interna, le modalità operative dell'associazione.

ART. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.


Funzione Alfa - Associazione di Psichiatria e Psicoanalisi Campana

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele 143, 84123 Salerno (SA) - Apri Maps

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